D.R. 4 giugno 1998 n. 01/951 (Emanazione)
e
D.R. 16 giugno 1998 n. 01/998 (Entrata in vigore)
 
 REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
 
D.R. 4 giugno 1998 n. 01/951
Emanazione del Regolamento didattico di ateneo
 
IL RETTORE DECRETA
Articolo 1
1.1.  E' emanato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 dello Statuto di questa Università e dell'art. 11, c. 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, il Regolamento didattico di ateneo, di cui all'allegato del presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Articolo 2
2.1. Ai sensi dell'art. 13.2 del regolamento didattico di ateneo, con l'entrata in vigore dello stesso e, per le parti in cui è necessario, delle relative disposizioni legislative e regolamentari comunque in contrasto, e in particolare:
a) R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, limitatamente agli articoli 1,2, da 6 a 16, da 39 a 50;
b) Legge 11 dicembre 1969, n. 910, limitatamente all'art. 2;
c) Legge 30 novembre 1970, n. 924, limitatamente all'art. 4.

2.2. Ai sensi dell'art. 13.1 del medesimo regolamento didattico, lo stesso è pubblicato all'Albo e sul Bollettino Ufficiale dell'Università ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.
 
 

 
 
D.R. 16 giugno 1998 n. 01/998
Entrata in vigore del Regolamento didattico di ateneo
 
IL RETTORE DECRETA
 
L'entrata in vigore del Regolamento didattico di Ateneo è differita all'inizio dell'anno accademico 1998/99, ai sensi  dell'art. 13, comma 1, del regolamento medesimo,  ad eccezione degli artt. 6  e 8.                                                                                             
 Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)
 
 
1.1 Il presente regolamento didattico di ateneo disciplina, a norma dell'art.11, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, l'ordinamento degli studi nei corsi di diploma universitari nei corsi di laurea dell'Università di Pisa. In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università di Pisa, esso detta altresì le norme generali valide per l'intero ateneo, riguardanti le materie di cui all'art.11, comma 2 della predetta Legge, nonché le norme
generali riguardanti l'organizzazione didattica  procedure amministrative correlate.

1.2 I regolamenti delle strutture didattiche, di cui al succitato art.11, comma 2 ed all'art. 44.3 dello Statuto dell'Università di Pisa, sono determinati in conformità al presente regolamento.

1.3 Gli ordinamenti degli studi nei corsi di diploma universitario e nei corsi di laurea dell'Università di Pisa sono riportati nelle tabelle, numerate dal n. 1 al n.12, di seguito elencate e che, allegate al presente regolamento, ne fanno parte integrante.
 
TABELLA N. 1 FACOLTÀ DI AGRARIA:
TABELLA N. 2FACOLTÀ DI ECONOMIA:
TABELLA N. 3 FACOLTÀ DI FARMACIA:
TABELLA N. 4 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA:
TABELLA N. 5 FACOLTÀ DI INGEGNERIA:
TABELLA N. 6 FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA:
TABELLA N. 7 FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE:
TABELLA N. 8 FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA:
TABELLA N. 9 FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA:
TABELLA N.10 FACOLTÀ DI SCIENZE M. F. N.:
TABELLA N.11 FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE:
TABELLA N.12 CORSI DI STUDIO INTERFACOLTÀ:

 
Articolo 2 (Programmazione e coordinamento della didattica)

2.1 Le attività didattiche sono oggetto di programmazione e di coordinamento, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto, nel rispetto delle norme generali di legge, della libertà di insegnamento dei singoli docenti e dei diritti degli studenti.

2.2 La programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche hanno le seguenti finalità:
a) garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro;
b) favorire la conseguibilità dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti;
c) assicurare la sostenibilità da parte dello studente a tempo pieno, del carico complessivo dell'attività programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
d) rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari.

2.3 La programmazione e il coordinamento delle attività didattiche devono realizzare l'obiettivo dell'utilizzazione ottimale dei docenti e di un equilibrato rapporto docenti/studenti nei vari insegnamenti.

2.4 Sedi della programmazione e del coordinamento delle attività didattiche sono, secondo le competenze fissate dallo Statuto, i consigli delle facoltà e dei corsi di studio, i quali si avvalgono delle relative commissioni didattiche.

2.5 I regolamenti delle facoltà stabiliscono i criteri di attivazione e disattivazione dei corsi. In ogni caso deve essere disattivato un corso, a qualunque titolo tenuto, il cui esame non sia stato superato da almeno nove studenti negli ultimi tre anni di attivazione. La facoltà può richiedere al Senato accademico una deroga indicando dettagliatamente le ragioni ordinamentali, culturali o di flessibilità dell'offerta didattica che sconsigliano la disattivazione del corso. Nel caso di attivazione in deroga, il corso non può essere preso in considerazione nell'elaborazione di criteri e di indicatori riguardanti la ripartizione o il riequilibrio delle risorse disponibili e i piani di sviluppo dell'Ateneo.

2.6 La programmazione delle attività didattiche ha cadenza annuale e deve concludersi, entro il 31 maggio precedente l'inizio dell'anno accademico di riferimento, con l'approvazione da parte dell'organo competente di un documento complessivo che deve contenere almeno i seguenti punti:
a) la descrizione degli obiettivi formativi generali del corso di studio, dei percorsi formativi offerti agli studenti e del loro coordinamento;
b) l'indicazione degli strumenti generali di sostegno e di complemento alla formazione degli studenti ivi compreso il tutorato e l'orientamento interno al corso di studi;
c) l'elenco dei corsi attivati con l'eventuale specificazione della suddivisione in moduli e dei corsi integrativi;
d) la designazione del professore ufficiale di ciascun corso o modulo e, nel caso di corsi suddivisi in moduli, del responsabile del corso;
e) l'indicazione dei ricercatori o professori eventualmente incaricati delle esercitazioni ai singoli corsi, dei professori a contratto per i corsi integrativi e del personale che presta supporto didattico ad un singolo corso;
f) la composizione delle commissioni d'esame di ciascun corso;
g) il programma di ciascun corso attivato, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali.

2.7 Il consiglio competente può richiedere motivatamente modificazioni al programma proposto sulla base esclusiva delle finalità di cui al comma 2 e del necessario coordinamento del contenuto dei corsi. Nel caso in cui il consiglio non approvi il programma, la questione viene portata all'esame del Senato accademico, che delibera definitivamente in merito ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. (a) dello Statuto.

2.8 Il programma di ciascun corso dovrà almeno contenere:
a) l'articolazione degli argomenti di studio e delle attività pratiche, differenziando quelli svolti interamente nelle lezioni ed esercitazioni da quelli che richiedono autonomo approfondimento di conoscenza o di abilità da parte degli studenti, garantendo soprattutto per questi ultimi un adeguato quadro di riferimenti bibliografici;
b) l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'esame e di eventuali valutazioni in itinere;
c) gli obiettivi formativi finali del corso, le relazioni di propedeuticita' e coordinamento con altri corsi e gli eventuali argomenti la cui conoscenza preliminare e' suggerita agli studenti.

2.9 I documenti di programmazione di cui al precedente comma 6 sono pubblicati a stampa e diffusi a cura dell'Università prima dell'inizio delle iscrizioni all'anno accademico di riferimento.

 
Articolo 3 (verifica delle attività didattiche)

3.1 Il Senato accademico, anche sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della legge 22 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i dati e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche condotte nei corsi di studio. Tali dati ed indicatori vengono annualmente trasmessi ai presidenti dei corsi di studio, i quali, sentite le commissioni didattiche di corso di studio ove istituite, predisporranno e sottoporranno all'approvazione dei rispettivi consigli una relazione di analisi e commento. La relazione sarà trasmessa al preside della facoltà interessato e al rettore che la rende disponibile ai membri del senato accademico, del consiglio degli studenti e del suddetto nucleo di valutazione.

3.2 I presidi di facoltà, sulla base delle relazioni di cui al precedente comma, sentite le commissioni didattiche, predispongono e sottopongono all'approvazione del consiglio di facoltà, entro i termini stabiliti dal senato accademico, una relazione complessiva sulla didattica della facoltà. Tale relazione è trasmessa al rettore, che la sottopone all'esame del senato accademico, del consiglio degli studenti e del nucleo di valutazione. Ove la commissione didattica lo ritenesse opportuno, può approvare una propria relazione complessiva sulla didattica della facoltà che è trasmessa al rettore unitamente a quella approvata dal consiglio di facoltà.

3.3 Il senato accademico, per l'intero ateneo, le facoltà e i singoli corsi di studio rilevano regolarmente, mediante questionari, i dati concernenti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. I risultati di tale rilevamento sono utilizzati nelle relazioni di cui ai precedenti commi.

 
Articolo 4 (calendari, durate e validità delle attività  didattiche)

4.1 Ai soli fini didattici l'inizio dell'anno accademico è fissato al primo settembre di ogni anno, ferme restando al primo novembre le decorrenze relative alle carriere del personale docente e stabilite dalla legge. Il senato accademico determina annualmente i periodi dell'anno accademico durante i quali l'attività didattica per l'intero ateneo è sospesa. Determina altresì i termini e le procedure per le iscrizioni e le immatricolazioni, per i trasferimenti e per i passaggi di corso di studio, e, sentite le facoltà interessate, le date delle prove eventualmente richieste per l'ammissione ai corsi di studio.

4.2 Per ciascun anno accademico ogni corso di studio, nell'ambito del coordinamento esercitato dal consiglio di facoltà e nel rispetto delle delibere del senato accademico in materia, determina il proprio calendario didattico. Il calendario didattico specifica i periodi riservati alle attività didattiche in aula o di laboratorio, i periodi riservati agli esami di profitto, le date degli esami per il conseguimento del titolo di studio. L'inizio delle lezioni non può in nessun caso essere fissato in data anteriore al 15 settembre, la fine in data posteriore al 15 giugno. I periodi destinati alle attività didattiche in aula o di laboratorio e i periodi destinati agli esami di profitto non potranno prevedere sovrapposizioni temporali, tranne che per gli esami riservati agli studenti fuori corso o lavoratori.

4.3 Ogni corso di studio, nell'ambito del coordinamento esercitato dal consiglio di facoltà e nel rispetto del calendario didattico, determina gli orari delle lezioni ed esercitazioni e le date degli esami di profitto dei singoli corsi. In accordo con i singoli docenti determina altresì il quadro degli orari di ricevimento degli studenti per attività tutoriali.

4.4 L'Università adotta un sistema di crediti didattici. Ogni facoltà stabilisce il valore in crediti didattici di ogni corso o modulo, su proposta del corso di studio interessato. I crediti misurano l'impegno complessivamente richiesto allo studente per conseguire gli obiettivi del corso o modulo e superare le relative prove d'esame. Il valore convenzionale della somma dei crediti per ogni anno di corso è fissato in 60. Nelle more dell'introduzione del sistema dei crediti, il valore didattico di ciascun corso è stabilito in annualità o frazioni di annualità.

4.5 La durata di ogni corso non può essere superiore a 24 settimane. La durata minima di ogni corso del valore di un'annualità non può essere inferiore a 10 settimane. Un corso del valore di un'annualità è valido se il numero delle ore di attività didattica in aula o laboratorio è almeno uguale a 60. I regolamenti delle attività didattiche dei corsi di studio possono stabilire anche valori massimi per il numero di ore di ogni corso o valori minimi inferiori a quelli sopra fissati. Per corsi aventi valore inferiore o superiore ad un'annualità la durata minima ed il numero minimo di ore sono ridotti o aumentati in proporzione.

 
Articolo 5 (Orari ed agenda delle attività didattiche)

5.1 Le attività didattiche sono organizzate in modo da non iniziare prima delle 8:30 e da terminare entro le ore 19, assicurando una congrua interruzione per il pranzo e tenendo conto della necessità di agevolare il lavoro degli studenti anche con riferimento alle esigenze degli studenti pendolari.

5.2 Ogni docente è tenuto a registrare in un'agenda il giorno, l'ora e il luogo in cui ha svolto le sue lezioni ed esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati. L'agenda, della quale il preside della facoltà o il presidente del corso di studio interessato possono prendere visione a richiesta, deve essere custodita dal docente per almeno i due anni successivi all'anno accademico di riferimento. Il sistema formativo crea automaticamente, in base ai dati delle agende, i registri dei
singoli corsi, che sono resi consultabili per via telematica sulla rete di ateneo.
 
 

Articolo 6 (Esami di profitto)
 
6.1 L'esame finale di un corso deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti del corso come precisati nel programma di cui all'art. 2.8. La commissione di esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. E' cura della commissione di esame assicurare l'omogeneità delle prove e dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.

6.2 La conduzione dell'esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. E' dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame.

6.3 L'esame consiste di una o più prove, scritte, orali e pratiche. Le specifiche modalità di svolgimento di ciascun esame sono contenute nel programma del corso di cui all'art. 2.8. Tali modalità possono comunque prevedere che l'ammissione ad una prova sia subordinata all'esito delle prove precedenti e che possano essere esentati da una parte delle prove di esame gli studenti che abbiano positivamente sostenuto prove in itinere.

6.4 La valutazione dell'esito dell'esame e, in caso di esito positivo, la relativa votazione, compresa tra diciotto e trenta, è stabilita collegialmente dai componenti della commissione presenti all'esame. Ogni componente dispone di un voto tra zero e trenta; l'esame è superato se la media tra i voti è uguale o superiore a diciotto. Il voto è dato dalla media arrotondata all'intero più vicino. Può essere concessa la lode all'unanimità. Per i candidati che non hanno superato l'esame non si indica nel verbale alcuna votazione numerica.

6.5 L'esame finale relativo ai corsi composti da più moduli svolto in forma unitaria.

6.6 I regolamenti delle attività didattiche possono prevedere un unico esame finale per più corsi di insegnamento, ma in tal caso deve comunque essere accertata e valutata la preparazione sui contenuti dei singoli corsi.

6.7 Gli esami di profitto sono organizzati in appelli. Per ogni corso di insegnamento devono essere previsti sei appelli nei dodici mesi successivi al termine delle lezioni, tra le cui date di inizio devono trascorrere non meno di venti giorni ed ognuno dei quali deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove, fatta eccezione eventualmente per le prove di laboratorio di complessa esecuzione. Ulteriori appelli, fino ad un massimo complessivo di nove, possono essere disposti anche in deroga alle condizioni precedenti. Le prove d'esame relative a ciascun appello devono concludersi entro il termine del periodo riservato agli esami di cui all'art. 4.2 salvo un prolungamento eccezionale oltre questo termine esclusivamente nel caso di forte affollamento e rispettando comunque la continuità delle operazioni di esame.

6.8 Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun corso di insegnamento, di cui all'art. 4.3, devono essere pubblicate con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esami. Eventuali successive modifiche del calendario non possono prevedere l'anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, nè una posticipazione superiore ai sette giorni e devono comunque essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio di corso di studio e al preside di facoltà. In assenza di rilievi, il presidente della commissione d'esame provvede a dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione.

6.9 Nel caso di prove scritte, la commissione d'esame rende pubblico, dopo la prova, un elaborato tipo che risponda alla prova d'esame proposta. La correzione dell'elaborato scritto equivale, di norma, a motivazione del giudizio sull'elaborato stesso. Le norme specifiche di attuazione sono determinate dai consigli di corso di studio su proposta delle rispettive commissioni didattiche.

6.10 In caso di mancato superamento di un esame, rilevato nelle forme di cui all'art. 6.24, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l'esame nell'appello sucessivo. I consigli di facoltà, su proposta dei consigli di corso di studio interessati e sentite le commissioni didattiche, possono introdurre limitazioni alla suddetta possibilità, garantendo tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni d'esame tra le sei ordinariamente previste all'art. 6.7.

6.11 Entro tre anni dal termine del corso d'insegnamento ogni studente ha diritto a sostenere, su sua richiesta avanzata all'inizio dell'appello, di essere esaminato sul programma del corso frequentato, anche se negli anni successivi a quello di frequenza il programma del corso è mutato. Le modalità d'esame rimangono però quelle dell'anno in cui l'esame viene sostenuto.

6.12 Al candidato deve essere consentito di rinunciare a proseguire l'esame in ogni fase del suo svolgimento.

6.13 La rinuncia a proseguire l'esame da parte del candidato viene rilevata e registrata a soli fini statistici e non comporta alcuna conseguenza di carattere amministrativo. In particolare essa non viene riportata sul libretto personale dello studente, nè nei certificati di carriera scolastica, se non a richiesta dello studente medesimo, compresi quelli forniti dalla segretaria alla commissione degli esami di laurea o diploma.

6.14 I regolamenti delle attività didattiche dei corsi di studio prevedono i criteri di composizione delle commissioni d'esame per i singoli corsi di insegnamento, nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi.

6.15 Le commissioni d'esame sono formate da professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare del corso, o di settore affine, ed eventualmente da professori a contratto; ne possono fare parte, come supplenti, anche cultori della materia.

6.16 Le commissioni sono nominate dal preside di facoltà, o, su sua delega, dal presidente del consiglio di corso di studio cui afferisce il corso e sono composte da due o più membri dei quali uno è il professore ufficiale del corso. Per ogni commissione verranno indicati almeno due membri supplenti.

6.17 Le commissioni sono presiedute dal professore ufficiale del corso.

6.18 Salvo quanto disposto al comma successivo, le prove orali degli esami devono essere sostenute alla presenza di almeno due membri della commissione, uno dei quali deve essere il presidente.

6.19 Nel caso di esami relativi a corsi composti da più moduli, o relativi a più corsi ai sensi del precedente comma 6, della commissione fanno parte come membri effettivi tutti i titolari dei moduli o dei corsi, che devono essere tutti presenti alle prove orali. In questo caso l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente della commissione.

6.20 In caso di impedimento motivato del presidente il preside della facoltà, o, su sua delega, il presidente del consiglio di corso di studio, provvede alla nomina di un sostituto.

6.21 Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Pubblica deve pure essere la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione.

6.22 Le commissioni rimangono in carica per un periodo, stabilito nell'atto di nomina, coincidente, di norma, con l'anno decorrente dalla data di inizio del primo appello d'esame successivo alla conclusione del corso.

6.23 La verbalizzazione degli esami di un corso avviene sugli appositi moduli, numerati progressivamente, e deve contenere i seguenti dati: titolo e codice del corso; cognome, nome, matricola e firma del candidato; votazione riportata; data di svolgimento della prova finale di esame; codici personali e firme dei commissari presenti. A verbalizzazione avvenuta la commisione non è tenuta a conservare alcuna documentazione riguardante le prove d'esame.

6.24 Gli stessi moduli di verbalizzazione, numerati a parte, sono utilizzati per la rilevazione degli esami non conclusi; in tal caso è sufficiente la firma e il codice personale di un membro della commissione e la firma del candidato. Procedure specifiche potranno essere utilizzate per la rilevazione delle presenze dei candidati alle prove scritte d'esame.

6.25 I verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segretaria studenti competente entro tre giorni dalla conclusione di ogni singolo appello.
 
 

Art.7 (condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione)

7.1 Salvo quanto disposto al successivo comma, la firma di frequenza è abolita e cessano di avere efficacia tutte le disposizioni ad essa relative.

7.2 Quando i regolamenti delle attività didattiche prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato dal professore ufficiale sul libretto personale dello studente. La commissione d'esame è tenuta a verificare la presenza sul libretto della suddetta attestazione di frequenza e, in mancanza, non può procedere alla verbalizzazione dell'esame.

7.3 Tutti gli esami superati dallo studente, facenti o non facenti parte del corso di studio cui lo studente è iscritto, vengono registrati nella sua carriera scolastica. Per il conseguimento del titolo, nella carriera dello studente devono risultare superati tutti gli esami indicati in uno dei piani di studio ufficiali del corso di studio o in un piano di studio personale proposto dallo studente e approvato dal consiglio del corso di studio. La certificazione della carriera scolastica può riportare l'indicazione di quali esami siano utili per il conseguimento del titolo di studio.

7.4 I regolamenti delle attività didattiche dei corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico corso sia subordinata al superamento dell'esame di uno o più corsi. Le propedeuticità da rispettare sono quelle previste dal regolamento delle attività didattiche in vigore alla data dell'esame. Prima dell'inizio dell'esame la commissione informa il candidato di tali propedeuticità e del divieto di procedere alla verbalizzazione dell'esame, qualora al suo termine, non risulti dal libretto personale dello studente l'avvenuto superamento degli esami dei corsi propedeutici.  Nel caso di esami verbalizzanti in violazione delle regole di propedeuticita', l'Amministrazione ne informa il presidente del consiglio di corso di studio, che può procedere all'annullamento dell'esame.

7.5 Nel caso di posizione irregolare dello studente circa l'assolvimento dei suoi obblighi contributivi, il rettore dispone la sospensione dello studente dalla carriera scolastica, con nullità di ogni atto successivo alla data di notifica del decreto allo studente.
 

Articolo 8 (Esami di laurea e diploma)

8.1 Per conseguire la laurea o il diploma universitario è necessario superare l'esame di laurea o di diploma. I requisiti di ammissione agli esami di laurea o di diploma sono stabiliti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

8.2 L'esame di laurea o di diploma è sostenuto innanzi ad una commissione formata da sette docenti universitari, professori o ricercatori della facoltà interessata, di cui almeno cinque siano professori di ruolo. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri, da altri docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale.

8.3 La commissione è nominata dal preside della facoltà, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. La presidenza della commissione spetta di norma al presidente del consiglio di corso di studio o al professore a ciò designato nell'atto di nomina, ovvero, se inclusi nella commissione, al rettore o al preside di facoltà.

8.4 Nella valutazione del candidato i membri della commissione devono tenere conto, oltre che del giudizio sull'esame di laurea o di diploma, del curriculum di studi del candidato, secondo i criteri generali contenuti nel regolamento didattico del corso di studio. Ogni membro della commissione dispone di un voto tra zero e centodieci. La votazione finale viene determinata come media aritmetica dei voti attribuiti dai membri della commissione, con eventuale arrotondamento all'intero superiore. L'esame di laurea o di diploma è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione all'unanimità può concedere la lode.

8.5 In un anno solare devono essere previsti non meno di sei e non più di nove appelli di esami di laurea o di diploma.
 

Articolo 9 (Corsi di studio interfacoltà)

9.1 Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi del presente articolo, per i corsi di studio interfacoltà le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate dal consiglio di corso di studio interfacoltà di cui, oltre a quanto previsto nell'art. 27.4 dello Statuto, fanno parte anche il preside o suo delegato di ciascuna delle facoltà che concorrono al corso di studio. Qualora il corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi afferenti a facoltà differenti, il regolamento del consiglio di corso di studio può prevedere norme che riferiscono, in tutto o in parte, la rappresentanza degli studenti agli indirizzi attivati, anche aumentando, fino ad un massimo del 50%, il numero totale dei rappresentanti degli studenti previsto dalla lett. d) dell'articolo sopra citato.

9.2 Il consiglio di corso di studio interfacoltà ed il suo presidente hanno le stesse competenze e attribuzioni previste dallo statuto per i consigli di corso di studio e per i presidenti dei medesimi.

9.3 In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacoltà il rettore, su proposta delle facoltà concorrenti, sentito il senato accademico, nomina un comitato di attivazione costituito da rappresentanze di ciascuna delle suddette facoltà. Qualora il corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi afferenti a facoltà differenti, il numero dei rappresentanti di ciascuna facoltà è proporzionale al numero di indirizzi ad essa afferenti. Delle suddette rappresentanze fanno parte il preside e il vicepreside (o loro delegati) ed uno studente.

9.4 Il comitato di attivazione e il suo presidente hanno le stesse competenze e attribuzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento per il consiglio di corso di studio interfacoltà. Le modalità di elezione e di nomina del presidente, la sua durata in carica, la sua facoltà di scegliere un vicepresidente e le modalità di nomina di questo sono le stesse previste dallo statuto e dal presente regolamento per il presidente del consiglio di corso di studio interfacoltà.

9.5 Parallelamente alla progressiva attivazione dei diversi anni del corso di studio entrano a far parte del comitato di attivazione i professori ufficiali dei corsi e dei moduli impartiti nel corso di studio interfacoltà, con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina dei medesimi. Alle sedute del comitato di attivazione possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, i professori ufficiali di insegnamenti mutuati presso altri corsi di studio.

9.6 Entro quattro mesi dall'inizio delle attività didattiche del primo anno del corso di studio entra altresì a far parte del comitato di attivazione una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio interfacoltà. La composizione di tale rappresentanza, costituita da non meno di quattro studenti, e le modalità di elezione e nomina della stessa sono definite con delibera del senato accademico su proposta del comitato di attivazione. I rappresentanti degli studenti durano in carica fino al termine dell'anno accademico successivo a quello in cui sono stati eletti e comunque fino alla nomina dei successivi rappresentanti.

9.7 Il comitato di attivazione cessa con l'inizio dell'anno accademico in cui è attivato l'ultimo anno del corso di studio interfacoltà e viene sostituito dal consiglio di corso di studio interfacoltà.

9.8 Gli studenti che intendono seguire un corso di studio interfacoltà vengono immatricolati o iscritti al corso di studi senza necessità di specificare una facoltà di appartenenza.
 

Articolo 10 (Corsi singoli)
 
10.1 Chiunque abbia compiuto il ventesimo anno di età, non sia iscritto a nessuna università italiana, ed abbia interesse ad accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale può chiedere l'iscrizione a specifici corsi singoli di insegnamento, attivati nell'ambito di corsi di diploma o di laurea, fino ad un massimo di due per ogni anno accademico.

10.2 L'accoglimento delle domande di iscrizione a singoli corsi è subordinato al parere vincolante del consiglio di corso di studio competente per ciascun insegnamento, e comunque dovrebbe essere compatibile con le risorse logistiche a disposizione nel caso di corso di studio ad accesso limitato.

10.3 Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singoli corsi.

10.4 L'iscritto a corsi singoli:

a) non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche ;
b) può essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Università di Pisa.

10.5 La frequenza e il superamento degli esami di corsi singoli possono essere riconosciuti e, se inseriti in piano di studio, possono essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio ma non possono dare diritto ad abbreviazioni dei corsi di studio.

10.6 Gli esami eventualmente sostenuti a seguito dell'iscrizioni a corsi singoli possono essere oggetto di certificazione da parte dell'amministrazione in base a criteri predeterminati. In particolare, per coloro che abbiano già conseguito un titolo accademico presso l'Università di Pisa, tali esami sono inseriti nella certificazione del loro curriculum.
 

Articolo 11 (Decadenza dagli studi)
 
11.1 L'Università di Pisa non applica ai propri iscritti l'istituto della decadenza dagli studi per inattività.  I regolamenti di facolta' e di corso di studio possono prevedere limitazioni alla validita' degli esami gia' sostenuti e/o delle firme di frequenza gia' acquisite da parte degli studenti che non abbiano compiuto atti di carriera da più di otto anni accademici.
 
Articolo 12 (Ulteriori competenze del senato accademico in materia didattica )
(e nelle materie amministrative correlate)
 
 
12.1 Sono oggetto di delibera da parte del senato accademico le seguenti materie:

a) procedure e termini delle immatricolazioni ed iscrizioni;
b) procedure e termini per il trasferimento da o per altra università, compreso l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti e dei corsi frequentati nella sede di provenienza anche applicando un sistema di crediti didattici;
c) procedure e termini per il passaggio da un corso di studio ad un altro dell'Università di Pisa compreso l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti e dei corsi frequentati nel corso di studio di provenienza anche applicando un sistema di crediti didattici;
d) procedure e termini per la presentazione dei piani di studio;
e) definizione delle diverse qualità di iscrizione dello studente e i relativi obblighi;
f) procedure di ricongiunzione delle carriere scolastiche;
g) il regolamento di disciplina degli studenti;
h) le procedure per il rilascio dei titoli accademici;
i) ogni altra materia didattica non esplicitamente prevista nel presente regolamento.
 

Articolo 13 (Norme transitorie finali)

13.1 Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è pubblicato all'albo e sul bollettino ufficiale dell'università ed entra in vigore sessanta giorni dopo la  sua pubblicazione. Entro tale termine il senato accademico e gli organi delle strutture didattiche adottano gli atti necessari per l'attuazione del regolamento stesso. In relazione al periodo accademico nel quale viene a cadere il suddetto termine, il rettore, previa delibera del senato accademico, è autorizzato a differire la data di entrata in vigore di singole disposizioni del presente regolamento all'inizio dell'anno accademico 1998/99.

13.2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento e, per le parti in cui è necessario, delle relative disposizioni di attuazione, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni legislative e regolamentiari comunque in contrasto, e in particolare:

a) R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, limitatamente agli articoli 1, 2, da 6 a 16, da 39 a 50;
b) Legge 11 dicembre 1969, n. 910, limitatamente all'art. 2;
c) Legge 30 novembre 1970, n. 924, limitatamente all'art. 4.